Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi Senato della Repubblica

Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi Senato della Repubblica

Uguale criterio è seguito in caso di abrogazione di commi. Il comma inserito tra l'1-bis e l'1-ter diviene quindi 1-bis.1. Il comma inserito tra l'1 e l'1-bis è denominato 1.1. Un ulteriore comma inserito tra l'1.1 e l'1-bis, successivo all'1.1, è indicato come 1.1.1, e così di seguito.g) Se si devono operare ulteriori modifiche che non possono essere apportate seguendo i criteri fissati nelle lettere precedenti, l'articolo è integralmente sostituito. Applicando la regola indicata nel primo periodo della lettera a). Tali espressioni sono superflue, stante la necessità di citare sempre il numero degli articoli o dei commi, e tra l'altro possono determinare problemi di coordinamento e dubbi di individuazione in caso di modifiche successive al testo in oggetto.

Redazione legislativa

Il decreto legislativo in Italia è un atto normativo del Governo che segue un iter ben definito, dalla proposta ministeriale, passando per il Consiglio dei Ministri, fino all'emanazione del Presidente della Repubblica. Questo strumento è vincolato dalla legge di delega e può essere oggetto di valutazione costituzionale. I Testi Unici e le deleghe accessorie giocano un ruolo cruciale nella sistematizzazione e nell'aggiornamento dell'ordinamento giuridico.  https://articlescad.com/la-formula-chiave-delle-traduzioni-certificate-100090.html A) Tabelle, quadri, prospetti, elenchi, eccetera, non sono inseriti nel testo degli articoli né in allegato ad essi, ma in allegato al testo legislativo, dopo l'ultimo articolo.

Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi ( (*)

All'inizio di ciascun allegato è citato l'articolo (o il primo articolo) che rinvia all'allegato stesso (tranne che nel caso di allegato contenente le modificazioni apportate in sede di https://www.aitav.it/ conversione a decreti-legge). Gli allegati non contengono nelle note esplicative ulteriori disposizioni sostanziali, che devono invece trovare collocazione nell'articolato. L’esame circa la congruenza legislativa di un dato provvedimento con la legge universale sarà fatto sul testo autentico dello stesso provvedimento, richiesto, se del caso, a chi lo ha emanato e al Dicastero competente ratione materiae, tutte quelle notizie che si ritenessero opportune in ordine all’esame della questione. Articolo 17 - I quesiti posti al Consilio che non riguardino l’interpretazione della legge, ma piuttosto la sua retta applicazione, vengono di norma trasmessi al Dicastero competente ratione materiae, corredati, se necessario, del parere del Consiglio. Al richiedente si dà notizia dell’avvenuta trasmissione.

Controllo di costituzionalità dei decreti legislativi

La pubblicazione "Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi", qui disponibile in formato pdf, raccoglie i testi citati come supporto per il lavoro parlamentare.  https://postheaven.net/lingue-pronte/servizio-di-traduzioni-mediche-referti-medici-et-it Per quanto riguarda gli “organismi episcopali” delle Chiese Orientali cattoliche, il Consiglio è a disposizione del Romano Pontefice in ordine a quanto previsto per la legislazione particolare delle singole Chiese sui iuris e per i Conventus Hierarcharum di cui al can. [24] Il CIC 17, can. 17 § 2 richiedeva la promulgazione delle sole risposte a carattere costitutivo (estensive, restrittive ed esplicative), in quanto inducevano una normativa nuova. La relativa Commissione Interprete ne pubblicò 219 (l’ultima nel 1952).

  • Infatti, nei primi schemi il Consiglio veniva denominato «Pontificia Commissio legibus apparandis et interpretandis», poi «Pontificia Commissio legum textibus apparandis et interpretandis», in quanto la Commissione non avrebbe preparato le leggi ma gli schemi o progetti delle leggi; in seguito «Pontificium Consilium de legum textibus interpretandis» e, finalmente – atteso che la sua competenza non si limita alla sola funzione interpretativa – «Pontificium Consilium de legum textibus».
  • Le regole e raccomandazioni contenute nella circolare si integrano con «le indicazioni sull'istruttoria legislativa in commissione» presenti nelle circolari dei Presidenti delle Camere del gennaio 1997.
  • Questo strumento è vincolato dalla legge di delega e può essere oggetto di valutazione costituzionale.
  • Un ulteriore comma inserito tra l'1.1 e l'1-bis, successivo all'1.1, è indicato come 1.1.1, e così di seguito.g) Se si devono operare ulteriori modifiche che non possono essere apportate seguendo i criteri fissati nelle lettere precedenti, l'articolo è integralmente sostituito.
  • Nel 1986 i Presidenti delle Camere e il Presidente del Consiglio dei Ministri emanarono, d'intesa fra loro, tre circolari di identico testo contenenti una serie di regole e raccomandazioni di carattere tecnico dirette a rendere più chiari e comprensibili i testi legislativi.

Ricevuti i voti, il Segretario convoca https://www.anti.it/ la Consulta, inviando simultaneamente e con sufficiente anticipo la relativa documentazione. Il Pontificio Consiglio ha un Regolamento proprio, approvato dalla Segreteria di Stato. Questo Regolamento integra, come previsto dalla Cost. «Pastor Bonus»[47] il “Regolamento Generale della Curia Romana” del 1 luglio 1999, alle cui norme si rimanda in tutto ciò che riguarda l’assunzione e le attribuzioni specifiche del personale, la procedura generale del lavoro, ecc. 158 della «Pastor Bonus», e va intesa nel senso di richieste presentate da persona o persone che siano soggette alla legge in questione od abbiano al riguardo un interesse legittimo da tutelare. Fino alla data odierna sono state sottoposte allo studio del Consiglio 10 richieste di parere o giudizio di congruenza legislativa, che sono state già decise. Articolo 24 - Dopo la conferma da parte del Legislatore del giudizio espresso dal Consiglio, quest’ultimo emana la decisione di congruenza o meno del testo legislativo esaminato con le leggi universali della Chiesa. La decisione – giudizio positivo di congruenza, oppure annullamento della legge od ingiunzione autoritativa perché essa venga modificata – viene comunicata simultaneamente al Dicastero competente e al legislatore inferiore interessato, per i necessari adempimenti».